sabato 26 luglio 2014

160 anni dalla fondazione del Comune. Documento integrale n. 1

Decreto riguardante la formazione, circoscrizione ed amministrazione de' due nuovi comune di Bagaria e di Solanto ne' reali dominj oltre il Faro1

Napoli, 21 settembre 1826

Art. 1. - I villaggi di Bagaria, Aspra, Santa Flavia, Casteldaccia, Solanto, Porticello e Sant'Elia sieno divisi dal Comune di Palermo, e formino due comuni separati; cioè: Bagaria, composto da Bagaria ed Aspra, colla residenza dell'amministrazione nel primo; Solanto, composto da Santa Flavia, Casteldaccia, Solanto, Porticello e Sant'Elia, colla residenza dell'amministrazione in Santa Flavia.
2. - Il pezzo dell'attuale territorio di Palermo circondato da' territori della Milicia, di Ciminna, di Ogliastro, di Misilmeri e de' Ficarazzi, formi il territorio de' nuovi comuni Bagaria e Solanto, seguendo i seguenti confini:
Per Bagaria, dalle torre di capo di Zaffarano a salire sino alla portella di Catalfano, da questa portella scendendo per la via che divide il fondo di Parisi da quello di Torremuzza sino al punto che immette nella strada del Valle, da detta strada a scendere sino alla punta del muro che chiude il fondo del Conte di S. Marco e lo divide da quello di San Cataldo, camminando col detto muro ad uscire nella via che conduce sotto la casina e forno di Furnari, e che porta sino al vallone di Spucches, lasciando i fondi di sotto, incluso quello di San Marco, come sopra aggregato all'infrascritto territorio di Solanto, e quelli di sopra detta via aggregati al territorio di Bagaria; dal detto vallone di Spucches, e propriamente ove finisce l'antica trazzera, rimanendo aggregata alla Bagaria la casina di esso Spucches che resta nella parte superiore dell'anzidetta via, salendo per come cammina la detta trazzera, sino al confine del territorio di Ogliastro e di Misilmeri, lasciando tutt'i fondi a dritta di detta trazzera, aggregati al territorio di Bagaria, e quelli a sinistra, o sia sottoposti al territorio di Solanto, da detti confini di Ogliastro e di Misilmeri scendendo sino al confine del territorio di Ficarazzi, e di là girando lungo la spiaggia ad attaccare colla detta torre di capo di Zaffarano.
Per Solanto, da' confini de' territori di Misilmeri, di Ogliastro e di Bagaria come sopra, a girare sino al confine del territorio di Milicia e lungo la spiaggia, salendo e costeggiando sino alla portella anzidetta di Catalfano, e scendendo per l'anzidetta via che lascia aggregato al territorio di Bagaria, come sopra, il fondo di Parisi ed a quello di Solanto il fondo di Torremuzza, si continui a girare lungo il muro di S. Marco, via dinanti Furnari, e trazzera dal vallone di Spucches, sino a' predetti confini di Ogliastro e di Misilmeri, restando a formare territorio di Solanto tutti i fondi sottoposti a detto muro, via e trazzera, cominciando da quello di San Marco, come si è detto.
3. - Il decurionato del Comune di Solanto sia sempre scelto in medietà tra gli abitanti di Casteldaccia, ed una volta tra quelli degli altri villaggi.
4. - Il Sindaco del sudetto Comune sia scelto alternativamente una volta tra gli abitanti di Casteldaccia, ed una volta tra quelli degli altri villaggi.
5. - Si pratichi lo stesso pe' due eletti, pel cancelliere e per cassiere, quali in un tempo non potranno tutti essere scelti tra gli abitanti dello stesso de' due quartieri suddetti.
6. - Tutte le volte che il Sindaco non fosse dimorante in Santa Flavia, non vi sia allora obbligato a residenza, ma vi si dovrà trasferire in giorni determinati, e tutte le volte che il bisogno della amministrazione lo esiga.
7. - Uno degli eletti risegga in Santa Flavia, o in Casteldaccia, cioè in quello de' due quartieri ove non risederà il Sindaco, e per lo quartiere di sua residenza farà le funzioni di Sindaco.
8. - Il Sindaco di Palermo e la Deputazione delle nuove gabelle cessino di esigere qualunque dazio sul consumo ne' suddetti due comuni e nel territorio loro assegnato.
9. - Le once sessantamila settecento quindici che paga la città di Palermo allo erario regio per lo dazio sulle farine, sieno discalate di once duemila trecento ottantatre, tarì ventinove e piccioli tre, che presuntivamente si calcola potersi esigere dalla consumazione ne' due nuovi comuni e territori, e che l'erario esiga direttamente in que' comuni e territori un tal dazio sul metodo adottato in tutta l'isola.
10. - Non sia più esatto il dazio sul pesce fresco che s'immette negli scari di Porticello e Sant'Elia.
11. - Gli abitanti de' nuovi comuni e i prodotti de' loro territori cessino di godere i privilegi personali e reali annessi alla cittadinanza palermitana.
12. - Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni ed il Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Francesco

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni
Marchese Amari
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
De' Medici


1 R. Russo, Casteldaccia nella storia di Sicilia. Memorie di ieri, Palermo, Edizioni Arti Grafiche Battaglia, 1961, pp. 117-9.

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