Decreto riguardante la formazione, circoscrizione ed
amministrazione de' due nuovi comune di Bagaria e di Solanto ne'
reali dominj oltre il Faro1
Napoli, 21 settembre 1826
Art. 1. - I villaggi di Bagaria, Aspra, Santa Flavia, Casteldaccia,
Solanto, Porticello e Sant'Elia sieno divisi dal Comune di Palermo, e
formino due comuni separati; cioè: Bagaria, composto da Bagaria ed
Aspra, colla residenza dell'amministrazione nel primo; Solanto,
composto da Santa Flavia, Casteldaccia, Solanto, Porticello e
Sant'Elia, colla residenza dell'amministrazione in Santa Flavia.
2. - Il pezzo dell'attuale territorio di Palermo circondato da'
territori della Milicia, di Ciminna, di Ogliastro, di Misilmeri e de'
Ficarazzi, formi il territorio de' nuovi comuni Bagaria e Solanto,
seguendo i seguenti confini:
Per Bagaria, dalle torre di capo di Zaffarano a salire sino alla
portella di Catalfano, da questa portella scendendo per la via che
divide il fondo di Parisi da quello di Torremuzza sino al punto che
immette nella strada del Valle, da detta strada a scendere sino alla
punta del muro che chiude il fondo del Conte di S. Marco e lo divide
da quello di San Cataldo, camminando col detto muro ad uscire nella
via che conduce sotto la casina e forno di Furnari, e che porta sino
al vallone di Spucches, lasciando i fondi di sotto, incluso quello di
San Marco, come sopra aggregato all'infrascritto territorio di
Solanto, e quelli di sopra detta via aggregati al territorio di
Bagaria; dal detto vallone di Spucches, e propriamente ove finisce
l'antica trazzera, rimanendo aggregata alla Bagaria la casina di esso
Spucches che resta nella parte superiore dell'anzidetta via, salendo
per come cammina la detta trazzera, sino al confine del territorio di
Ogliastro e di Misilmeri, lasciando tutt'i fondi a dritta di detta
trazzera, aggregati al territorio di Bagaria, e quelli a sinistra, o
sia sottoposti al territorio di Solanto, da detti confini di
Ogliastro e di Misilmeri scendendo sino al confine del territorio di
Ficarazzi, e di là girando lungo la spiaggia ad attaccare colla
detta torre di capo di Zaffarano.
Per Solanto, da' confini de' territori di Misilmeri, di Ogliastro e
di Bagaria come sopra, a girare sino al confine del territorio di
Milicia e lungo la spiaggia, salendo e costeggiando sino alla
portella anzidetta di Catalfano, e scendendo per l'anzidetta via che
lascia aggregato al territorio di Bagaria, come sopra, il fondo di
Parisi ed a quello di Solanto il fondo di Torremuzza, si continui a
girare lungo il muro di S. Marco, via dinanti Furnari, e trazzera dal
vallone di Spucches, sino a' predetti confini di Ogliastro e di
Misilmeri, restando a formare territorio di Solanto tutti i fondi
sottoposti a detto muro, via e trazzera, cominciando da quello di San
Marco, come si è detto.
3. - Il decurionato del Comune di Solanto sia sempre scelto in
medietà tra gli abitanti di Casteldaccia, ed una volta tra quelli
degli altri villaggi.
4. - Il Sindaco del sudetto Comune sia scelto alternativamente una
volta tra gli abitanti di Casteldaccia, ed una volta tra quelli degli
altri villaggi.
5. - Si pratichi lo stesso pe' due eletti, pel cancelliere e per
cassiere, quali in un tempo non potranno tutti essere scelti tra gli
abitanti dello stesso de' due quartieri suddetti.
6. - Tutte le volte che il Sindaco non fosse dimorante in Santa
Flavia, non vi sia allora obbligato a residenza, ma vi si dovrà
trasferire in giorni determinati, e tutte le volte che il bisogno
della amministrazione lo esiga.
7. - Uno degli eletti risegga in Santa Flavia, o in Casteldaccia,
cioè in quello de' due quartieri ove non risederà il Sindaco, e per
lo quartiere di sua residenza farà le funzioni di Sindaco.
8. - Il Sindaco di Palermo e la Deputazione delle nuove gabelle
cessino di esigere qualunque dazio sul consumo ne' suddetti due
comuni e nel territorio loro assegnato.
9. - Le once sessantamila settecento quindici che paga la città di
Palermo allo erario regio per lo dazio sulle farine, sieno discalate
di once duemila trecento ottantatre, tarì ventinove e piccioli tre,
che presuntivamente si calcola potersi esigere dalla consumazione ne'
due nuovi comuni e territori, e che l'erario esiga direttamente in
que' comuni e territori un tal dazio sul metodo adottato in tutta
l'isola.
10. - Non sia più esatto il dazio sul pesce fresco che s'immette
negli scari di Porticello e Sant'Elia.
11. - Gli abitanti de' nuovi comuni e i prodotti de' loro territori
cessino di godere i privilegi personali e reali annessi alla
cittadinanza palermitana.
12. - Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni ed il
Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del
presente decreto.
Francesco
Il
Ministro Segretario di Stato
degli
affari interni
Marchese
Amari
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
De' Medici
1
R. Russo, Casteldaccia nella storia di Sicilia. Memorie di ieri,
Palermo, Edizioni Arti Grafiche Battaglia, 1961, pp. 117-9.
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